Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    Nelle  more  della  verifica del possesso dei requisiti previsti,
tutti  gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva» alle prove ed agli
accertamenti.  I  candidati  che  risultino,  ad  una  verifica anche
postuma,  in  difetto di uno o piu' requisiti prescritti sono esclusi
dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria
o  dichiarati decaduti dalla nomina, qualora la perdita del requisito
sia  riferibile  a  data  precedente  alla  nomina, con provvedimento
motivato del Direttore generale o di Autorita' da lui delegata.
    Le  candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza prevista
al  successivo  art. 6,  punto  2 e tale stato persiste entro i venti
giorni  antecedenti  all'approvazione  della  graduatoria  finale  di
merito,  saranno  escluse  dal  concorso  nel caso in cui non abbiano
potuto completare le prove concorsuali.