Art. 4. Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti previsti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in difetto di uno o piu' requisiti prescritti sono esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti dalla nomina, qualora la perdita del requisito sia riferibile a data precedente alla nomina, con provvedimento motivato del Direttore generale o di Autorita' da lui delegata. Le candidate, qualora si trovino in stato di gravidanza prevista al successivo art. 6, punto 2 e tale stato persiste entro i venti giorni antecedenti all'approvazione della graduatoria finale di merito, saranno escluse dal concorso nel caso in cui non abbiano potuto completare le prove concorsuali.