Art. 10. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato - Esoneri La tassa annua per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' determinato in Euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.000). L'importo suddetto subisce le seguenti variazioni: a) esonero totale, qualora il reddito familiare annuo del dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71; b) per reddito da Euro 15.493,71 a Euro 25.822,84 riduzione del 70%; c) per reddito da Euro 25.822,84 a Euro 36.151,98 riduzione del 50%; d) per reddito da Euro 36.151,98 a Euro 46.481,12 riduzione del 30%; e) l'esonero totale per i titolari di borse di studio per il dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%; f) l'esonero parziale con una riduzione del 50% (cinquanta), per gli invalidi con un'invalidita' compresa tra il 45% e il 65%. La predetta tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari importo, di cui una all'inizio dell'anno di corso e la seconda entro la fine dell'anno di corso. L'esonero totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto rettorale, su proposta del collegio dei docenti. Per il primo anno di corso, la proposta e' formulata dalla commissione giudicatrice per l'ammissione al corso. A parita' di merito l'esonero puo' essere concesso sulla base della valutazione della situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni.