Art. 10.

Contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  ai corsi di dottorato -
                               Esoneri

    La tassa annua per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
per coloro che non usufruiscono della borsa di studio, e' determinato
in Euro 5.164,57 (pari a L. 10.000.000).
    L'importo suddetto subisce le seguenti variazioni:
      a) esonero  totale,  qualora  il  reddito  familiare  annuo del
dottorando non sia superiore a Euro 15.493,71;
      b) per reddito da Euro 15.493,71 a Euro 25.822,84 riduzione del
70%;
      c) per reddito da Euro 25.822,84 a Euro 36.151,98 riduzione del
50%;
      d) per reddito da Euro 36.151,98 a Euro 46.481,12 riduzione del
30%;
      e) l'esonero  totale  per  i titolari di borse di studio per il
dottorato e per gli invalidi con invalidita' superiore al 66%;
      f) l'esonero  parziale  con  una riduzione del 50% (cinquanta),
per gli invalidi con un'invalidita' compresa tra il 45% e il 65%.
    La  predetta tassa dovra' essere versata in due soluzioni di pari
importo,  di cui una all'inizio dell'anno di corso e la seconda entro
la fine dell'anno di corso.
    L'esonero  totale dal pagamento dei contributi per l'accesso e la
frequenza  ai  corsi di dottorato per merito e' stabilito con decreto
rettorale, su proposta del collegio dei docenti.
    Per  il  primo  anno  di  corso,  la  proposta e' formulata dalla
commissione giudicatrice per l'ammissione al corso.
    A  parita'  di  merito  l'esonero puo' essere concesso sulla base
della  valutazione  della  situazione economica, determinata ai sensi
del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modifiche ed integrazioni.