Art. 13.

                           Norme di rinvio

    Per  tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando,
si  richiamano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, a
quelle  contenute  nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nel
decreto  ministeriale  30 aprile 1999 e nel regolamento di ateneo per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca ed
all'accordo  di  cooperazione  internazionale tra l'Universita' degli
studi del Sannio e l'Universita' di Zagabria (Croazia).
    Il  presente  decreto  sara' sottoposto per la ratifica al senato
accademico  e  al  consiglio  di  amministrazione, nella prima seduta
utile.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.