Art. 13. Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, a quelle contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999 e nel regolamento di ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca ed all'accordo di cooperazione internazionale tra l'Universita' degli studi del Sannio e l'Universita' di Zagabria (Croazia). Il presente decreto sara' sottoposto per la ratifica al senato accademico e al consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.