Art. 2.

                    Accesso ai corsi di dottorato

     Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni
di  eta'  e  cittadinanza,  coloro che sono in possesso di diploma di
laurea   (vecchio   ordinamento)   o  di  analogo  titolo  accademico
conseguito  all'estero,  preventivamente riconosciuto dalle autorita'
accademiche,   anche  nell'ambito  di  accordi  interuniversitari  di
cooperazione e mobilita'.
    I  cittadini  italiani  e  comunitari  in  possesso  di un titolo
accademico  straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
ad  una  laurea  italiana  dovranno,  ai soli fini dell'ammissione al
corso  di  dottorato,  richiedere  l'equipollenza  nella  domanda  di
ammissione al concorso, allegando alla stessa i relativi documenti.
    Il  collegio  dei  docenti, sulla base dei documenti prodotti, si
pronuncia  sulla  richiesta  di equipollenza, al fine dell'emanazione
del relativo decreto rettorale.
    I  predetti  documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
autorita'  competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione   degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.