Art. 6. Commissioni giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato saranno formate e nominate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del regolamento di ateneo per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca internazionale italo croato in «Ingegneria dell'informazione» sara' composta dai rappresentanti di entrambe le universita'. Ogni commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove di esame. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Relativamente al colloquio, la commissione giudicatrice, alla fine di ogni seduta, forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di loro. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, il medesimo giorno, nell'albo della facolta' presso la quale si e' svolta la prova. Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. In caso di parita' di voti, la preferenza tra i candidati e' determinata con riferimento alla loro situazione economica, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.