Art. 8. Iscrizione ai corsi di dottorato I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito devono presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della ricezione dell'invito, i seguenti documenti: a) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata; b) due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 \times 4,5), firmata a tergo; c) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei seguenti fatti, stati e qualita' personali: cittadinanza; diploma di laurea o titolo accademico conseguito all'estero, con la relativa votazione; d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativamente ai seguenti punti: di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi, contestualmente, ad altro corso di dottorato; di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima dell'inizio del corso di dottorato; di impegnarsi, qualora intenda intraprendere attivita' esterne, anche occasionali e di breve durata, a comunicarne preventiva al coordinatore del corso. Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni di incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che ne autorizza eventualmente lo svolgimento. Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti, altresi', a dichiarare: a) di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato; b) l'impegno a non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. Coloro che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono tenuti, infine, a dichiarare il reddito personale complessivo annuo lordo. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento previsto dal comma 1, punto n. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210. I cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono tenuti, infine, a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/2000, che attesti: a) il possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza. Il collegio dei docenti si riserva di esaminare i cittadini stranieri, tramite l'espletamento di apposito colloquio, per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana. Coloro che non avranno provveduto a trasmettere la prescritta documentazione entro il predetto termine o che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti; nei loro confronti, se previste dalla legge, si applicheranno ulteriori sanzioni. I posti resisi vacanti entro e non oltre la data di inizio dei corsi saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito. In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a coloro che subentrano il contributo per l'accesso e la frequenza eventualmente gia' versato.