Art. 8.

                  Iscrizione ai corsi di dottorato

    I  candidati  che risultino utilmente collocati nella graduatoria
finale    di    merito    devono    presentare    o   far   pervenire
all'amministrazione  universitaria  entro  il  termine  perentorio di
quindici  giorni,  che  decorre  dal giorno successivo a quello della
ricezione dell'invito, i seguenti documenti:
      a) fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      b) due  fotografie  recenti  e  di  uguale formato (cm 4 \times
4,5), firmata a tergo;
      c) dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, resa ai sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  che  attesti  il possesso dei seguenti fatti, stati e
qualita' personali:
        cittadinanza;
        diploma  di laurea o titolo accademico conseguito all'estero,
con la relativa votazione;
      d) dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 relativamente ai seguenti punti:
        di  non  essere  iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato;
        di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione o,
in  caso  affermativo,  di impegnarsi a sospendere la frequenza prima
dell'inizio del corso di dottorato;
        di   impegnarsi,   qualora  intenda  intraprendere  attivita'
esterne,   anche   occasionali  e  di  breve  durata,  a  comunicarne
preventiva al coordinatore del corso.
    Nell'ipotesi in cui le attivita' esterne diano luogo a situazioni
di  incompatibilita' rispetto alla partecipazione e alla frequenza al
corso, e' il collegio dei docenti, su richiesta del coordinatore, che
ne autorizza eventualmente lo svolgimento.
    Coloro  che  intendano  fruire della borsa di studio sono tenuti,
altresi', a dichiarare:
      a) di non avere gia' usufruito in precedenza (anche per un solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato;
      b) l'impegno  a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a  qualsiasi  titolo  conferite,  ad  eccezione di quelle concesse da
istituzioni  nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    Coloro  che sono ammessi, senza borsa, al corso di dottorato sono
tenuti,  infine,  a dichiarare il reddito personale complessivo annuo
lordo.
    I  titolari  di  borsa  di  studio  sono esonerati dal versamento
previsto dal comma 1, punto n. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
    I  cittadini  stranieri non appartenenti all'Unione europea, sono
tenuti,   infine,   a   presentare   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione,  ai  sensi  dell'art. 46  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 403/2000, che attesti:
      a) il  possesso,  ad  eccezione della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
      b) il godimento dei diritti civili e politici anche negli stati
di appartenenza o di provenienza.
    Il  collegio  dei  docenti  si  riserva  di esaminare i cittadini
stranieri,   tramite   l'espletamento   di  apposito  colloquio,  per
l'accertamento del grado di conoscenza della lingua italiana.
    Coloro  che  non  avranno  provveduto a trasmettere la prescritta
documentazione  entro  il  predetto  termine o che avranno rilasciato
dichiarazioni   mendaci   saranno   dichiarati   decaduti;  nei  loro
confronti,  se  previste  dalla  legge,  si  applicheranno  ulteriori
sanzioni.
    I  posti  resisi  vacanti entro e non oltre la data di inizio dei
corsi  saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito.
    In  caso  di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa
di  studio l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro  che  subentrano  il  contributo  per l'accesso e la frequenza
eventualmente gia' versato.