Art. 9. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. A parita' di merito la preferenza e' stabilita con riferimento alla situazione economica dei candidati, determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. L'importo lordo annuale della borsa di studio e' determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni e la sua durata coincide con quella del corso. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando. Il pagamento della borsa e' effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso e trasmessa al direttore del dipartimento. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori ad un mese, nella misura del 50%. Il collegio dei docenti autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per i predetti periodi di soggiorno previa verifica della relativa copertura finanziaria. La richiesta di incremento della borsa per periodi di soggiorno all'estero deve essere trasmessa al rettore dal coordinatore del corso. Il coordinatore e' tenuto, altresi', a rilasciare apposita dichiarazione che attesti che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando e' coerente con il programma di studi e di ricerca del corso. I dottorandi possono ricevere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per lo svolgimento, sia in Italia sia all'estero, di attivita' formative e di ricerca, nonche' al pagamento di eventuali spese di iscrizione e di frequenza a convegni e a corsi organizzati da istituzioni universitarie e di ricerca straniere, previa autorizzazione del tutor e del coordinatore del corso. Chi abbia fruito di una borsa di studio per corsi di dottorato, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.