Art. 3. Modalita' di svolgimento dell'incarico
    L'incarico ha durata da 5 a 7 anni con facolta' di rinnovo per lo
stesso periodo o per un periodo piu' breve.
    Il  direttore  (ex  dirigente  medico  di struttura complessa) e'
sottoposto,  oltre  che  a  verifica  triennale,  anche a verifica al
termine   dell'incarico.   Le   verifiche   riguardano  le  attivita'
professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un
collegio  tecnico,  nominato  dal direttore generale e presieduto dal
direttore   del   dipartimento.   L'esito  positivo  delle  verifiche
costituisce   condizione   per   il   conferimento   o   la  conferma
dell'incarico.
    L'incarico  e'  revocato,  secondo  le  procedure  previste dalle
disposizioni vigenti e dal Contratto collettivo nazionale del lavoro,
in  caso  di  inosservanza  delle direttive impartite dalla direzione
generale  o  dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento
degli  obiettivi  assegnati;  responsabilita'  grave  e reiterata; in
tutti  gli  altri  casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di
maggiore gravita' il direttore generale puo' recedere dal rapporto di
lavoro,  secondo  le  disposizioni  del codice civile e dei contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro.  Il  dirigente non confermato alla
scadenza   dell'incarico  di  direzione  di  struttura  complessa  e'
destinato  ad  altra  funzione  con il trattamento economico relativo
alla  funzione  di  destinazione  previsto  dal  contratto collettivo
nazionale  di  lavoro;  contestualmente  viene  reso indisponibile un
posto di organico del relativo profilo.
    L'incarico  di direttore implica il rapporto di lavoro esclusivo,
cosi'  come previsto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni e integrazioni.