Art. 2.

                     Caratteristiche delle borse

    1.  Le  borse  comportano  l'obbligo  della  frequenza per l'anno
accademico 2003/2004, presso Universita' degli Stati Uniti d'America,
del  Canada  o di un paese dell'Unione Europea, compresa l'Italia, di
un corso di perfezionamento, in linea con gli studi svolti, di durata
prevista non inferiore a nove mesi.
    2.  Le  borse  sono  dotate  ciascuna (al lordo della imposizione
fiscale) di:
      a) dollari USA 25.000 se per gli Stati Uniti;
      b) dollari Canadesi 30.000 se per il Canada;
      c) euro  21.000  se  per  un  paese membro dell'Unione Europea.
Qualora  il  paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i
singoli  pagamenti,  non  faccia  parte  dell'area  dell'euro, verra'
erogato  l'equivalente  dell'importo  dovuto  nella  valuta del paese
stesso;
      d) euro 16.000 se per l'Italia.
    3. L'ISVAP riconosce il rimborso delle spese relative:
      a) alle tasse universitarie;
      b) al soggiorno;
      c) al viaggio;
      d)  all'assicurazione  contro  le spese sanitarie da malattia o
infortunio, per i Paesi diversi dall'Italia.
    4.  Tutte le spese anzidette, opportunamente documentate, vengono
rimborsate fino ad un massimo di:
      a) dollari USA 10.000 se per gli Stati Uniti;
      b) dollari Canadesi 15.500 se per il Canada;
      c) euro  7.000  se  per  un  paese  membro dell'Unione Europea.
Qualora  il  paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti i
singoli  pagamenti,  non  faccia  parte  dell'area  dell'euro, verra'
erogato  l'equivalente  dell'importo  dovuto  nella  valuta del paese
stesso;
      d) euro 2.600 se per l'Italia.