Art. 2. Durata contratti I contratti a termine avranno una durata di 2 anni eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 3 anni giusto il disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 368/2001. La durata complessiva dei contratti non potra' comunque superare la scadenza delle convenzioni e dei contratti attivi che ne costituiscono la fonte di finanziamento.