Art. 2.

                          Durata contratti

    I  contratti a termine avranno una durata di 2 anni eventualmente
prorogabili  fino  ad  un  massimo  di  3  anni  giusto  il  disposto
dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001.
    La  durata complessiva dei contratti non potra' comunque superare
la   scadenza  delle  convenzioni  e  dei  contratti  attivi  che  ne
costituiscono la fonte di finanziamento.