Art. 3.

                Requisiti di ammissione - Esclusioni

    Per  essere  ammessi  alla  selezione  sono  richiesti i seguenti
requisiti:
      a) titolo   di   studio   specificato  per  ciascuna  posizione
nell'allegato A);
      b) esperienza   professionale   documentabile  specificata  nei
settori  di cui allo stesso allegato A maturata attraverso esperienza
in attivita' di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale;
      c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      d) posizione  regolare nei confronti degli obblighi militari di
leva e del servizio militare;
      e) incondizionata  idoneita' fisica a disimpegnare le attivita'
specifiche inerenti i posti da ricoprire;
      f) godimento dei diritti politici.
    La  valutazione  del  requisito  dell'esperienza  e'  rimessa  al
giudizio insindacabile della commissione esaminatrice.
    I  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza
stabilita  per  la  presentazione  delle  domande; l'accertamento del
mancato possesso comportera' la perdita del diritto all'assunzione.
    Il  suddetto  accertamento  sara'  compiuto,  di  norma,  dopo lo
svolgimento  delle prove della selezione nei confronti degli elementi
utilmente classificati nelle relative graduatorie finali.
    L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti
e' disposta, con provvedimento motivato, dal direttore della funzione
centrale risorse umane.