Art. 8. Formazione della graduatoria e titoli di precedenza La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito per ciascuna posizione secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio. A parita' di merito e di titoli, giusto il disposto delle vigenti normative di legge, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'; I candidati in possesso alla data di scadenza stabilita per l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza stabiliti per le assunzioni da disposizioni di legge vigenti vincolanti per l'ente, dovranno comprovare il possesso dei predetti titoli all'atto dell'esame colloquio mediante idonea certificazione redatta nelle forme di legge; dovranno altresi specificare per iscritto le disposizioni da cui discende il diritto per l'applicazione dei relativi benefici.