Art. 7.

         Formazione della graduatoria e titoli di precedenza

    La  commissione  esaminatrice  formera'  la graduatoria di merito
secondo  l'ordine  derivante dal punteggio complessivo conseguito dai
candidati nella valutazione dei titoli e nell'esame-colloquio.
    A parita' di merito e di titoli, giusto il disposto delle vigenti
normative di legge, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    I  candidati  in  possesso  alla  data  di scadenza stabilita per
l'inoltro delle domande, di eventuali titoli di riserva, precedenza o
preferenza  stabiliti  per  le  assunzioni  da  disposizioni di legge
vigenti  vincolanti  per  l'Ente, dovranno comprovare il possesso dei
predetti   titoli   all'atto  dell'esame  colloquio  mediante  idonea
certificazione,  redatta  nelle  forme  di  legge;  dovranno altresi'
specificare  per  iscritto le disposizioni da cui discende il diritto
per l'applicazione dei relativi benefici.