Art. 10


                       Modalita' di erogazione

    L'importo  delle  borse viene corrisposto in quattro rate di pari
importo;   la   prima   alla   conferma   da  parte  dell'interessato
dell'avvenuta  iscrizione  presso l'universita' prescelta; la seconda
alla  comunicazione  da  parte  dell'universita' circa l'inizio della
frequenza  del corso; le ultime due rate - a meta' del corso e al suo
termine   -   successivamente  alla  ricezione  della  documentazione
relativa  all'andamento  degli  studi  (relazioni  di cui all'art. 9,
valutazioni  di  profitto  conseguite  dal  borsista  nonche' giudizi
espressi dal tutor assegnato dall'universita).
    La  Banca  d'Italia  si  riserva di non corrispondere le rate non
ancora  maturate:  a)  nel caso di interruzione, sia pure temporanea,
della  frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli   studi;   c)   qualora  da  tale  documentazione  risulti  che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
    La   Banca   d'Italia   chiedera'   la  restituzione  della  rata
corrisposta  anticipatamente  nel  caso  in  cui l'assegnatario della
borsa non inizi la frequenza del corso di studi.