Art. 3.

              Cause di esclusione dalla partecipazione

    Non possono partecipare al concorso:
      i  componenti della commissione giudicatrice, i loro congiunti,
parenti  ed affini fino al terzo grado, compreso coloro che risultino
impiegati  e datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione
o  relazioni  continuative  e  notorie  con  membri della commissione
stessa;
      coloro  i  quali,  a  qualsiasi  titolo, abbiano preso parte in
qualsiasi  modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso
allegata;
      coloro che non siano in possesso dei requisiti e non rispettino
le condizioni stabilite dal bando.