Art. 3. Cause di esclusione dalla partecipazione Non possono partecipare al concorso: i componenti della commissione giudicatrice, i loro congiunti, parenti ed affini fino al terzo grado, compreso coloro che risultino impiegati e datori di lavoro o che abbiano vincoli di collaborazione o relazioni continuative e notorie con membri della commissione stessa; coloro i quali, a qualsiasi titolo, abbiano preso parte in qualsiasi modo alla stesura del bando e della documentazione ad esso allegata; coloro che non siano in possesso dei requisiti e non rispettino le condizioni stabilite dal bando.