Art. 5.

     Costituzione e funzionamento della commissione giudicatrice

    I bozzetti verranno esaminati da una commissione formata ai sensi
dell'art. 2  della legge 29 luglio 1949, n. 717, cosi' come da ultimo
modificata dall'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
    La   composizione   della   commissione   sara'   resa  nota  con
pubblicazione  da  effettuarsi,  per  quindici  giorni,  all'Albo del
Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria.
    Le  riunioni  della  commissione  saranno  valide  se adottate in
presenza  di tutti i suoi componenti e le relative decisioni potranno
essere adottate anche a maggioranza.
    In  occasione  della  prima  riunione,  la commissione stabilira'
all'unanimita'  i criteri artistici e tecnici sulla cui base verranno
valutati i bozzetti e i curricula dei partecipanti.
    E'  in facolta' della commissione chiedere ai vincitori eventuali
variazioni non sostanziali e adattamenti dell'opera richiesta.
    Qualora,  a  seguito di giudizio insindacabile della commissione,
nessuno  dei  bozzetti  fosse  ritenuto  meritevole di essere scelto,
l'Amministrazione  si riserva la facolta' di provvedere con ulteriore
concorso.
    I  lavori  della  commissione  dovranno concludersi entro novanta
giorni dalla data della prima riunione.