Art. 5. Costituzione e funzionamento della commissione giudicatrice I bozzetti verranno esaminati da una commissione formata ai sensi dell'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, cosi' come da ultimo modificata dall'art. 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. La composizione della commissione sara' resa nota con pubblicazione da effettuarsi, per quindici giorni, all'Albo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Umbria. Le riunioni della commissione saranno valide se adottate in presenza di tutti i suoi componenti e le relative decisioni potranno essere adottate anche a maggioranza. In occasione della prima riunione, la commissione stabilira' all'unanimita' i criteri artistici e tecnici sulla cui base verranno valutati i bozzetti e i curricula dei partecipanti. E' in facolta' della commissione chiedere ai vincitori eventuali variazioni non sostanziali e adattamenti dell'opera richiesta. Qualora, a seguito di giudizio insindacabile della commissione, nessuno dei bozzetti fosse ritenuto meritevole di essere scelto, l'Amministrazione si riserva la facolta' di provvedere con ulteriore concorso. I lavori della commissione dovranno concludersi entro novanta giorni dalla data della prima riunione.