Art. 8.

                     Corresponsione dei compensi

    I compensi spettanti ai vincitori devono intendersi:
      al lordo della ritenuta d'acconto IRPEF;
      al  netto  della  trattenuta  obbligatoria a favore della Cassa
nazionale  assistenza  belle  arti  istituita  con la legge 23 maggio
1936, n. 1216 e successive modificazioni;
      al netto dell'IVA che verra' corrisposta unicamente ai soggetti
titolari di partita IVA attinente all'attivita' artistica.
    I pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalita':
      il 30% all'assegnazione dell'incarico se richiesto e, comunque,
previa  produzione  di  garanzia  fidejussoria  pari  all'importo  da
corrispondere;
      il 60%, dopo il collocamento dell'opera;
      il  10%, dopo il collaudo dell'opera e il nulla osta dell'opera
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della sopra citata legge n. 717/1949.