Art. 8. Corresponsione dei compensi I compensi spettanti ai vincitori devono intendersi: al lordo della ritenuta d'acconto IRPEF; al netto della trattenuta obbligatoria a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con la legge 23 maggio 1936, n. 1216 e successive modificazioni; al netto dell'IVA che verra' corrisposta unicamente ai soggetti titolari di partita IVA attinente all'attivita' artistica. I pagamenti verranno effettuati con le seguenti modalita': il 30% all'assegnazione dell'incarico se richiesto e, comunque, previa produzione di garanzia fidejussoria pari all'importo da corrispondere; il 60%, dopo il collocamento dell'opera; il 10%, dopo il collaudo dell'opera e il nulla osta dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 1, della sopra citata legge n. 717/1949.