Art. 9. Restituzione dei bozzetti I bozzetti e le opere pittoriche presentate per le opere numeri 11, 12 e 13 non prescelti dalla commissione giudicatrice rimarranno di proprieta' dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a loro cura e spese entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso nella Gazzetta Ufficiale. Trascorsi trenta giorni dalla predetta data l'Amministrazione potra' utilizzare i predetti bozzetti per abbellire i propri uffici e, comunque, non sara' piu' tenuta alla loro conservazione. I bozzetti prescelti rimarranno, invece, di proprieta' dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.