Art. 9.

                      Restituzione dei bozzetti

    I  bozzetti  e  le  opere  pittoriche  presentate  per  le  opere
numeri 11,  12  e  13  non  prescelti  dalla commissione giudicatrice
rimarranno  di  proprieta'  dei  rispettivi  autori e dovranno essere
ritirati  a loro cura e spese entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione dell'esito del concorso nella Gazzetta Ufficiale.
    Trascorsi  trenta  giorni  dalla  predetta data l'Amministrazione
potra'  utilizzare  i predetti bozzetti per abbellire i propri uffici
e, comunque, non sara' piu' tenuta alla loro conservazione.
    I   bozzetti   prescelti   rimarranno,   invece,   di  proprieta'
dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.