Art. 2.

                          Durata contratti

    I   contratti   a   termine   avranno  una  durata  di  due  anni
eventualmente  prorogabili  fino  ad un massimo di tre anni giusto il
disposto dall'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 368/2001.
    La  durata complessiva dei contratti non potra' comunque superare
la   scadenza  delle  convenzioni  e  dei  contratti  attivi  che  ne
costituiscono la fonte di finanziamento.