Art. 2. Durata contratti I contratti a termine avranno una durata di due anni eventualmente prorogabili fino ad un massimo di tre anni giusto il disposto dall'art. 4 comma 1 del decreto legislativo n. 368/2001. La durata complessiva dei contratti non potra' comunque superare la scadenza delle convenzioni e dei contratti attivi che ne costituiscono la fonte di finanziamento.