Art. 3. Requisiti di ammissione - Esclusioni Per essere ammessi alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: a) titolo di studio specificato per ciascuna posizione nell'allegato A) b) esperienza professionale documentabile specificata nei settori di cui allo stesso allegato A maturata attraverso esperienza in attivita' di lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale; c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva e del servizio militare; e) incondizionata idoneita' fisica a disimpegnare le attivita' specifiche inerenti i posti da ricoprire; f) godimento dei diritti politici. La valutazione del requisito dell'esperienza e' rimessa al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande; l'accertamento del mancato possesso comportera' la perdita del diritto all'assunzione. Il suddetto accertamento sara' compiuto, di norma, dopo lo svolgimento delle prove della selezione nei confronti degli elementi utilmente classificati nelle relative graduatorie finali. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, con provvedimento motivato, dal direttore della funzione centrale risorse umane.