Art. 5. Punteggi del concorso - Titoli valutabili La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra' complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti: 20 punti per i titoli; 200 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti: 100 punti per le prove scritta e pratica; 100 punti per la prova orale. I titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio: saranno valutati il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso fino ad un massimo di punti 3 e il possesso di eventuali titoli di studio di livello superiore fino ad un massimo di punti 1 per un totale di punti 4; b) attivita' lavorativa: sara' valutata, fino ad un massimo di 12 punti, in relazione alla pertinenza con l'attivita' prevista per il posto a concorso, in ragione di punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di pertinenza, per ogni tre mesi di attivita'; non si da' luogo a valutazione dei periodi di attivita' lavorativa ritenuta non pertinente con quella prevista per il posto a concorso; c) qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale o la partecipazione a corsi di qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il posto a concorso con l'assegnazione di un punteggio, riferito al singolo diploma o corso, compreso tra punti 0,5 e punti 2 in relazione al grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo di punti 4. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita'. Di detti titoli e della relativa documentazione dovra' essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa. I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendere secondo lo schema allegato n. 3. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', da rendere secondo lo schema allegato n. 3). Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea. I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare il possesso di titoli tra quelli sopra elencati certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza del dichiarante. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai documenti redatti in lingua straniera (diversa dalla francese, inglese,tedesca e spagnola) deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. La Commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli di cui al precedente punto a) prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. La valutazione dei titoli sara' effettuata successivamente alle prove scritta e pratica - prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le prove stesse.