Art. 8.

                 Graduatoria - Titoli di preferenza

    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata  dalla
commissione  esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punteggi riportati
nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.
    La   graduatoria  sara'  approvata  con  delibera  del  Consiglio
direttivo  dell'INFN  riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento
concorsuale,  con  l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia
di preferenza nelle nomine.
    A  tal fine i candidati che avranno sostenuto la prova orale sono
tenuti  a  presentare o far pervenire per loro diretta iniziativa, al
direttore  del  CNAF  dell'INFN,  entro  il  termine del quindicesimo
giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto detta prova orale,
i  documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza
nella nomina, redatti nelle forme di legge.
    I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre che siano
stati  documentati entro il termine di cui al precedente comma, anche
se  ne  siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine fissato
per l'inoltro delle domande di partecipazione al concorso.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno  preferenza a parita' di
merito  (votazione  complessiva) sono quelle individuate dall'art. 5,
comma  4  del  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata da:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.