Art. 10. Graduatoria ed immissione in ruolo 1. La commissione di cui al precedente art. 8 redigera' la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio ottenuto per ciascun aspirante, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli titoli decrementata di quelli relativi alle eventuali sanzioni disciplinari di corpo ed ai giudizi «inferiore alla media/rendimento insufficiente», cosi' come previsto dal precedente art. 9. 2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza ai candidati aventi minore eta' (articoli 8 e 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191). I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito con il grado di 1° Caporal maggiore. 3. La graduatoria di merito e l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito saranno approvate con decreti dirigenziali adottati dalla direzione generale per il personale militare.