Art. 10.

                 Graduatoria ed immissione in ruolo

    1.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art. 8 redigera' la
graduatoria  finale  di  merito sulla base del punteggio ottenuto per
ciascun  aspirante,  risultante  dalla  somma aritmetica dei punteggi
attribuiti  ai  singoli  titoli  decrementata di quelli relativi alle
eventuali  sanzioni  disciplinari  di  corpo ed ai giudizi «inferiore
alla   media/rendimento   insufficiente»,  cosi'  come  previsto  dal
precedente art. 9.
    2.  A  parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati
in  possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso di ulteriore parita' sara'
data precedenza ai candidati aventi minore eta' (articoli 8 e 9 della
legge  16 giugno  1998,  n. 191).  I  concorrenti utilmente collocati
nella  graduatoria di merito sono dichiarati vincitori ed immessi nel
ruolo  dei  volontari  di truppa in servizio permanente dell'Esercito
con il grado di 1° Caporal maggiore.
    3.  La  graduatoria  di  merito  e  l'immissione  nel  ruolo  dei
volontari  di  truppa  in  servizio  permanente dell'Esercito saranno
approvate  con decreti dirigenziali adottati dalla direzione generale
per il personale militare.