Art. 6. Verifica del profilo sanitario 1. I candidati saranno sottoposti alla verifica del profilo sanitario da essi posseduto con le seguenti modalita': a) per i candidati in servizio nel territorio nazionale, tale verifica sara' effettuata dal dirigente del servizio sanitario presso i comandi di appartenenza; per i candidati impiegati in operazioni all'estero la verifica sara' effettuata dal dirigente del servizio sanitario o da ufficiale medico operante presso il Servizio sanitario del reparto ovvero di altro reparto operante nello stesso territorio o da altro Ufficiale medico operante presso struttura sanitaria della forza armata. I relativi esiti dovranno essere trasmessi, con la domanda di partecipazione e la documentazione prescritta, alla direzione generale per il personale militare I reparto 3ª divisione - 3ª sezione entro il termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; b) per i candidati in congedo la verifica sara' effettuata da una commissione medica nominata dalla direzione generale per il personale militare presso il centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito sito in Foligno, via Gonzaga n. 2. La convocazione dei candidati sara' effettuata a cura del centro stesso sulla base degli elenchi nominativi comunicati dalla direzione generale per il personale militare I reparto 3ª divisione - 3ª sezione. I candidati dovranno presentarsi muniti di: certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, attestante l'esito dell'accertamento dei markers dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) e C; i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, produrre referto di ecografia pelvica effettuata presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita e referto di test di gravidanza eseguito presso struttura pubblica o privata in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare; i candidati saranno sottoposti ai seguenti accertamenti specialistici e strumentali: cardiologico con ECG; oculistico; otorinolaringoiatrico; neuropsichiatrico; radiografia del torace in due proiezioni, al fine di escludere la possibile sussistenza di patologie misconosciute che possano essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della comunita' militare nella quale potra' essere inserito (qualora il candidato fosse in possesso di dette radiografie di data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, le potra' produrre); analisi del sangue concernente: a) emocromo completo; b) glicemia; c) creatininemia; d) transaminasemia (ALT, AST); e) bilirubinemia totale e frazionata; f) G6PDH (metodo quantitativo); la commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore indagine qualora lo ritenesse opportuno; saranno giudicati idonei gli aspiranti che a seguito della predetta visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente non minore di «2» nelle varie caratteristiche costituenti il profilo psico-fisico e risultino in possesso degli ulteriori requisiti per l'idoneita' fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita' di volontari in servizio permanente prevista dal decreto ministeriale 4 aprile 2000, relativo all'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; il giudizio di idoneita' o di non idoneita' relativo agli accertamenti in parola sara' reso noto ai candidati seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura dell'organo preposto all'accertamento, apposito foglio di notifica; la mancata presentazione, per qualsiasi motivo, all'accertamento sanitario verra' considerata rinuncia da parte del candidato; il giudizio riportato nel predetto accertamento e' definitivo e nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento; detti provvedimenti sono adottati per delega della direzione generale per il personale militare dal centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, nei confronti degli aspiranti che abbiano subito in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari in ferma breve purche' siano stati giudicati parzialmente idonei al servizio permanente.