Art. 6.

                   Verifica del profilo sanitario

    1.  I  candidati  saranno  sottoposti  alla  verifica del profilo
sanitario da essi posseduto con le seguenti modalita':
      a)  per  i candidati in servizio nel territorio nazionale, tale
verifica sara' effettuata dal dirigente del servizio sanitario presso
i  comandi  di  appartenenza; per i candidati impiegati in operazioni
all'estero  la  verifica  sara' effettuata dal dirigente del servizio
sanitario o da ufficiale medico operante presso il Servizio sanitario
del  reparto ovvero di altro reparto operante nello stesso territorio
o da altro Ufficiale medico operante presso struttura sanitaria della
forza  armata.  I  relativi  esiti  dovranno essere trasmessi, con la
domanda  di  partecipazione  e  la  documentazione  prescritta,  alla
direzione generale per il personale militare I reparto 3ª divisione -
3ª  sezione entro il termine di trenta giorni successivi alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso;
      b)  per  i candidati in congedo la verifica sara' effettuata da
una  commissione  medica  nominata  dalla  direzione  generale per il
personale  militare  presso  il  centro  di  selezione e reclutamento
nazionale  dell'Esercito  sito  in  Foligno,  via  Gonzaga  n. 2.  La
convocazione  dei candidati sara' effettuata a cura del centro stesso
sulla  base  degli  elenchi  nominativi  comunicati  dalla  direzione
generale  per  il  personale  militare  I  reparto  3ª divisione - 3ª
sezione. I candidati dovranno presentarsi muniti di:
        certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica o
privata  convenzionata in data non anteriore a tre mesi precedenti la
visita, attestante l'esito dell'accertamento dei markers dell'epatite
B (sia antigeni che anticorpi) e C;
        i  soli  concorrenti  di  sesso  femminile dovranno, inoltre,
produrre  referto  di  ecografia  pelvica effettuata presso struttura
sanitaria  pubblica  o  privata convenzionata in data non anteriore a
sessanta  giorni precedenti la visita e referto di test di gravidanza
eseguito  presso struttura pubblica o privata in data non anteriore a
cinque  giorni  precedenti la visita. In caso di positivita' del test
di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio
ai  sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
        i  candidati  saranno  sottoposti  ai  seguenti  accertamenti
specialistici e strumentali:
        cardiologico con ECG;
        oculistico;
        otorinolaringoiatrico;
        neuropsichiatrico;
        radiografia   del  torace  in  due  proiezioni,  al  fine  di
escludere  la  possibile  sussistenza  di patologie misconosciute che
possano  essere di pregiudizio per la salute dell'interessato e della
comunita'  militare  nella  quale  potra' essere inserito (qualora il
candidato  fosse  in  possesso  di  dette  radiografie  di  data  non
anteriore a sei mesi precedenti la visita, le potra' produrre);
    analisi del sangue concernente:
      a) emocromo completo;
      b) glicemia;
      c) creatininemia;
      d) transaminasemia (ALT, AST);
      e) bilirubinemia totale e frazionata;
      f) G6PDH (metodo quantitativo);
        la  commissione  potra'  inoltre  procedere ad ogni ulteriore
indagine qualora lo ritenesse opportuno;
        saranno  giudicati  idonei  gli aspiranti che a seguito della
predetta  visita abbiano avuto conferma del possesso del coefficiente
non  minore di «2» nelle varie caratteristiche costituenti il profilo
psico-fisico  e  risultino  in possesso degli ulteriori requisiti per
l'idoneita' fisica adeguata all'espletamento del servizio in qualita'
di volontari in servizio permanente prevista dal decreto ministeriale
4 aprile   2000,  relativo  all'elenco  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
        il  giudizio  di  idoneita'  o di non idoneita' relativo agli
accertamenti  in  parola  sara'  reso noto ai candidati seduta stante
sottoponendo  alla  firma  degli  stessi, a cura dell'organo preposto
all'accertamento, apposito foglio di notifica;
        la    mancata    presentazione,    per    qualsiasi   motivo,
all'accertamento  sanitario  verra' considerata rinuncia da parte del
candidato;
        il giudizio riportato nel predetto accertamento e' definitivo
e  nel caso di non idoneita' comporta l'esclusione dall'arruolamento;
detti provvedimenti sono adottati per delega della direzione generale
per  il  personale  militare  dal  centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito.
    2.   Resta   fermo  quanto  previsto  dall'art.  10  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1997, n. 505, nei confronti degli aspiranti
che  abbiano  subito  in  servizio,  per  causa di servizio, ferite o
lesioni che abbiano provocato una permanente inidoneita' psico-fisica
quali   volontari  in  ferma  breve  purche'  siano  stati  giudicati
parzialmente idonei al servizio permanente.