Art. 8. Commissione giudicatrice Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione giudicatrice che dovra' provvedere alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati ed alla redazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10. La citata commissione sara' composta da: un brigadiere generale o colonnello o dirigente, presidente; tre ufficiali superiori o funzionario amministrativo, membri; un ufficiale inferiore o collaboratore amministrativo, membro e segretario.