Art. 8.

                      Commissione giudicatrice

    Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione
giudicatrice  che  dovra'  provvedere  alla  valutazione  dei  titoli
posseduti dai candidati ed alla redazione della graduatoria di merito
di  cui  al  successivo art. 10. La citata commissione sara' composta
da:
      un brigadiere generale o colonnello o dirigente, presidente;
      tre ufficiali superiori o funzionario amministrativo, membri;
      un ufficiale inferiore o collaboratore amministrativo, membro e
segretario.