Art. 10. 1. Il candidato dichiarato vincitore che abbia prodotto la documentazione di cui al precedente art. 9 sara' invitato a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 21 febbraio 2002, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il profilo di primo ricercatore e ad assumere servizio, contestualmente, con tale profilo. 2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo vigente. 3. E' condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. 4. Gli effetti giuridici ed economici del predetto contratto individuale di lavoro decorreranno dal 31 dicembre 2001. 5. Al vincitore assunto in servizio sara' corrisposto, a decorrere dalla suddetta data del 31 dicembre 2001, il trattamento economico iniziale relativo al secondo livello professionale - profilo di primo ricercatore previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 21 febbraio 2002 - quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998 - 1999 ed al Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 febbraio 2002 - biennio economico 2000-2001, oltre agli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 6. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di prova che avra' la durata di tre mesi. 7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio. 8. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.