Art. 5.
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato  intende  presentare  ai  fini della valutazione di merito,
unitamente   ad  un  elenco  in  duplice  copia  dei  titoli  stessi,
sottoscritto dal candidato.
    2.  Nel  caso  in  cui  la  domanda venga presentata direttamente
all'Ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio di cui al
precedente  art. 3,  i  titoli  ed il relativo elenco dovranno essere
consegnati in busta o plico chiusi, contestualmente alla domanda.
    3.  Saranno  valutati  i  titoli  che  siano  stati acquisiti dai
candidati entro il 31 dicembre 2001.
    4.  Per  la  valutazione  dei  titoli la commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 25.
    5.  Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
      Ctg.  1  Pubblicazioni  scientifiche:  fino  a  punti  10,00  -
Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione: punti 1,00;
      Ctg.  2  Elaborati  di  servizio: fino a punti 8,00 - Punteggio
massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 0,80;
      Ctg.  3 Incarichi universitari e specializzazioni: fino a punti
1,00   -  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun  titolo  della
categoria: punti 0,25;
      Ctg.  4  Vincite  o idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi,
partecipazione  a  corsi di formazione: fino a punti 2,00 - Punteggio
massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria: punti 0,25;
      Ctg.  5  Incarichi  speciali:  fino  a  punti  3,00 - Punteggio
massimo attribuibile a ciascun incarico: punti 0,50;
      Ctg.  6  Corsi  svolti  come docente, premi scientifici: fino a
punti  1,00  -  Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della
categoria: punti 0,25.
    6.  Gli  elaborati  di  servizio  sono  i  lavori  originali  che
l'impiegato  ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, per
speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o
da  quella  presso cui presta servizio e che vertono su problemi o su
questioni    di    particolare    rilievo,   attinenti   ai   servizi
dell'amministrazione.
    7.  Le  pubblicazioni e gli elaborati ai servizio potranno essere
prodotti  in  originale,  copia  autenticata  ovvero,  ai sensi degli
articoli 19   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000,  in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale
mediante    dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'
sottoscritta  in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica,  non  autenticata,  di  un  documento  di  identita' del
sottoscrittore.  I  lavori  in  corso  di  stampa  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale  o  in copia autenticata, o, in luogo di
tale  lettera,  da  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
con  la  quale  il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati
accettati  per  la  pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare
con  esattezza  il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la
data  di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella
quale  il  lavoro  stesso  sara'  pubblicato.  Non  saranno  presi in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
    8.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti in
originale  o  copia  autenticata  ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di notorieta', secondo quanto stabilito dagli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000,  che  dovranno  essere  sottoscritte  dal  candidato. La
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga
sottoscritta  in  presenza  del  dipendente  addetto,  dovra'  essere
corredata  da  copia  fotostatica,  ancorche'  non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare  anche  l'attestazione  di conformita' all'originale della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
    9.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere
tutti  gli  elementi  che  le  rendano  utilizzabili  in  luogo della
documentazione che sostituiranno.
    10.  Le  dichiarazioni  mendaci o la falsita' negli atti, secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    11.  L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    12.  I  titoli  di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    13.  I  titoli  eventualmente  prodotti  non  congiuntamente alla
domanda  saranno  presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco,   dovranno   essere   accompagnati  da  apposita  lettera  di
trasmissione.
    14.  Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni
che  siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto   superiore   di   sanita'   o   presso   altre  pubbliche
amministrazioni.
    15.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    16. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
dovra' precedere il colloquio di cui al successivo art. 6.
    17. Il punteggio assegnato per i titoli di merito sara' reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione dell'esame colloquio di cui
al successivo art. 6.
    18.  I  candidati  che  non  raggiungeranno nella valutazione dei
suddetti  titoli  di  merito  il  punteggio  minimo di punti 7,50 non
saranno ammessi all'esame colloquio.
    19.  La  commissione  esaminatrice  sara' nominata con successivo
decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.