Art. 5. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito, unitamente ad un elenco in duplice copia dei titoli stessi, sottoscritto dal candidato. 2. Nel caso in cui la domanda venga presentata direttamente all'Ufficio VI reclutamento del personale e borse di studio di cui al precedente art. 3, i titoli ed il relativo elenco dovranno essere consegnati in busta o plico chiusi, contestualmente alla domanda. 3. Saranno valutati i titoli che siano stati acquisiti dai candidati entro il 31 dicembre 2001. 4. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 25. 5. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: Ctg. 1 Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 10,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione: punti 1,00; Ctg. 2 Elaborati di servizio: fino a punti 8,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato: punti 0,80; Ctg. 3 Incarichi universitari e specializzazioni: fino a punti 1,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria: punti 0,25; Ctg. 4 Vincite o idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi, partecipazione a corsi di formazione: fino a punti 2,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria: punti 0,25; Ctg. 5 Incarichi speciali: fino a punti 3,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascun incarico: punti 0,50; Ctg. 6 Corsi svolti come docente, premi scientifici: fino a punti 1,00 - Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria: punti 0,25. 6. Gli elaborati di servizio sono i lavori originali che l'impiegato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi o su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'amministrazione. 7. Le pubblicazioni e gli elaborati ai servizio potranno essere prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 8. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 9. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili in luogo della documentazione che sostituiranno. 10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 11. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 12. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 13. I titoli eventualmente prodotti non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco, dovranno essere accompagnati da apposita lettera di trasmissione. 14. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanita' o presso altre pubbliche amministrazioni. 15. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 16. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, dovra' precedere il colloquio di cui al successivo art. 6. 17. Il punteggio assegnato per i titoli di merito sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione dell'esame colloquio di cui al successivo art. 6. 18. I candidati che non raggiungeranno nella valutazione dei suddetti titoli di merito il punteggio minimo di punti 7,50 non saranno ammessi all'esame colloquio. 19. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del Presidente dell'Istituto superiore di sanita'.