Art. 6. 1. L'esame colloquio avra' per oggetto i compiti propri del profilo professionale a concorso, avuto riguardo alle competenze del dipartimento del farmaco, individuate dal regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita', approvato con decreto presidenziale 24 gennaio 2003. Consistera', altresi', in una discussione sulle eventuali pubblicazioni presentate dal candidato. 2. Alla prima riunione la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dell'esame colloquio di cui al comma 1 del presente articolo, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il relativo punteggio. 3. Per l'esame colloquio la commissione esaminatrice disporra' per ciascun candidato di un punteggio pari a punti 50. Per superare detto esame colloquio il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti 35. 4. L'esame colloquio avra' luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanita' - viale Regina Elena n. 299, nei giorni che verrano all'uopo fissati. Il colloquio stesso non potra' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 5. L'avviso per la presentazione all'esame colloquio sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso. 6. L'esame colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. 7. Al termine di ogni seduta dedicata all'esame colloquio la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo. 8. Per sostenere l'esame colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'. 9. Per lo svolgimento dell'esame colloquio si osserveranno le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 10. Ai fini della formazione della graduatoria verra' attribuito, ai candidati che avranno superato l'esame colloquio, un punteggio di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita rapportato alle fasce retributive di appartenenza in godimento al 31 dicembre 2001, nella misura sottoindicata: I fascia stipendiale: punti 5; II fascia stipendiale: punti 15; III fascia stipendiale o superiore: punti 25.