Art. 7. 1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato sara' determinato sommando il punteggio assegnato per i titoli di merito, la votazione riportata nell'esame colloquio ed il punteggio attribuito in base alla fascia stipendiale di appartenenza. 2. In base al punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato la commissione esaminatrice formera' la graduatoria del concorso, con l'indicazione del punteggio medesimo.