Art. 7.
    1.   Il   punteggio   complessivo   di  ciascun  candidato  sara'
determinato  sommando  il punteggio assegnato per i titoli di merito,
la   votazione   riportata   nell'esame  colloquio  ed  il  punteggio
attribuito in base alla fascia stipendiale di appartenenza.
    2.  In  base  al  punteggio  complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato  la  commissione  esaminatrice  formera' la graduatoria del
concorso, con l'indicazione del punteggio medesimo.