Art. 5. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg.1) Partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 4,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50; ctg.2) Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni pubblici di ricerca: fino a punti 18,00. Saranno attribuiti punti 2,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta; ctg.3) Pubblicazioni o lavori di particolare originalita' o ringraziamenti: fino a punti 4,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50; ctg.4) Borse di studio ed altri titoli culturali: fino a punti 4,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,50. 4. Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 6. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 12. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 13. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla prova scritta. 14. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima seduta. 15. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova pratica di cui al successivo art. 6.