Art. 5.
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli la commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
    3.  Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
      ctg.1)   Partecipazione   a  corsi  di  formazione;  vincite  o
idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 4,00.
    Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50;
      ctg.2)  Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni
pubblici di ricerca: fino a punti 18,00.
    Saranno  attribuiti  punti  2,00  per  anno  o  frazione  di anno
superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato
tra  loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano
prestati  piu'  servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato
una sola volta;
      ctg.3)  Pubblicazioni  o  lavori  di particolare originalita' o
ringraziamenti: fino a punti 4,00.
    Punteggio   massimo   attribuibile   a   ciascuna   pubblicazione
punti 0,50;
      ctg.4)  Borse di studio ed altri titoli culturali: fino a punti
4,00.
    Punteggio  massimo  attribuibile a ciascun titolo della categoria
punti 0,50.
    4.  Le pubblicazioni potranno essere prodotte in originale, copia
autenticata  ovvero,  ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n. 445/2000,  in  semplice  fotocopia
dichiarata  conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  sottoscritta  in  presenza  del dipendente
addetto  o  corredata  da  copia  fotostatica, non autenticata, di un
documento  di  identita'  del  sottoscrittore.  I  lavori in corso di
stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla
lettera  di  accettazione  dell'editore,  in  originale  o  in  copia
autenticata,   o,   in   luogo  di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti
che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione  dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome  dei  relativi  autori,  la data di accettazione nonche' il nome
della   rivista  scientifica  nella  quale  il  lavoro  stesso  sara'
pubblicato.  Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattilografati o manoscritti.
    5.  Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti in
originale  o  copia  autenticata  ovvero, a seconda dei casi, tramite
dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   o   dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' secondo quanto stabilito dagli
articoli 46   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000  che  dovranno  essere  sottoscritte  dal  candidato.  La
dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga
sottoscritta  in  presenza  del  dipendente  addetto,  dovra'  essere
corredata  da  copia  fotostatica,  ancorche'  non autenticata, di un
documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra'
riguardare  anche  l'attestazione  di conformita' all'originale della
documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata.
    6.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste   nei   successivi  articoli del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
    7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto   previsto  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    8.  L'Istituto  procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    9.  I  titoli  di  cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    10.  Alla  domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice  copia  di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del  candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo  dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
    11.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda  saranno  presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco  in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita
lettera di trasmissione.
    12.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    13.  La  valutazione  dei  titoli  sara' effettuata dopo la prova
scritta  e  prima  che  si  proceda  alla valutazione degli elaborati
relativi  alla  prova  medesima.  Saranno  valutati i titoli dei soli
candidati risultati presenti alla prova scritta.
    14.  I  criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta.
    15.  Il  punteggio  attribuito  per i titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  della effettuazione della prova pratica di cui al
successivo art. 6.