Art. 7. 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale. 2. Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, in base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.