Art. 7.
    1.   La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando  il
punteggio  conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti
conseguiti  nella  prova  scritta  e  nella  prova pratica ed il voto
riportato nella prova orale.
    2.  Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando,
in  base  alle  votazioni  complessive  riportate  dai  candidati, la
relativa  commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.