Art. 13.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10 primo comma della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento
dell'Amministrazione generale, del personale e dei Servizi del Tesoro
-  Servizio centrale del personale - per le finalita' di gestione del
concorso  e  saranno  trattati,  anche  successivamente all'eventuale
instaurazione  del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione   dei   requisiti  richiesti  per  la  partecipazione  al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere utilizzate unicamente
per   lo  svolgimento  del  concorso,  relativamente  alla  posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a
soggetti   terzi   che   forniranno   specifici  servizi  elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
    Ogni  candidato  gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata
legge n. 675/1996 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi  alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze Dipartimento degli Affari
generali,  del  personale  e dei Servizi del Tesoro servizio centrale
del personale.