Art. 13. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10 primo comma della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei Servizi del Tesoro - Servizio centrale del personale - per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 14 della citata legge n. 675/1996 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento degli Affari generali, del personale e dei Servizi del Tesoro servizio centrale del personale.