Art. 4.

                       Restituzione dei titoli

    Entro  sei  mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta della
Repubblica  italiana  dell'avviso  di  cui  al  successivo  art. 9, i
candidati  possono chiedere all'Ufficio del Ministero presso il quale
hanno   inoltrato  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  la
restituzione,  con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e
delle pubblicazioni presentate.