Art. 6. Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento, in armonia con quanto disposto dall'art. 35, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente e sara' cosi' formata: da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o da un cirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed estranei alla medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato della ex settima qualifica funzionale.