Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    Con  successivo  provvedimento,  in  armonia  con quanto disposto
dall'art. 35,  lettera  e),  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,  sara'  nominata  la  commissione esaminatrice, garantendo il
rispetto   delle   situazioni   di  incompatibilita'  previste  dalla
normativa vigente e sara' cosi' formata: da un consigliere di Stato o
da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o
da un cirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e
da  due  esperti  di  provata  competenza  nelle  materie oggetto del
concorso  scelti  tra  funzionari  dell'amministrazione,  docenti  ed
estranei  alla  medesima; le funzioni di segretario saranno svolte da
un funzionario appartenente alla ex ottava qualifica funzionale o, in
carenza, da un impiegato della ex settima qualifica funzionale.