Art. 8. Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice, dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo professionale da conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili: a) titoli accademici e di studio: fino a punti 4; b) pubblicazioni, titoli scientifici e attestati rilasciati anche a seguito di frequenza a corsi di formazione: fino a punti 2; c) attivita' professionali e di studio: fino a punti 4.