Art. 8.

                       Valutazione dei titoli

    La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione
dei  criteri  stabiliti dalla commissione esaminatrice, dopo le prove
scritte   e  prima  che  si  proceda  alla  correzione  dei  relativi
elaborati.
    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30.
    La  commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire
ai singoli titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, tenendo
conto  dell'attinenza  degli  stessi  con il profilo professionale da
conferire, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:
      a) titoli accademici e di studio: fino a punti 4;
      b) pubblicazioni,  titoli  scientifici  e  attestati rilasciati
anche a seguito di frequenza a corsi di formazione: fino a punti 2;
      c) attivita' professionali e di studio: fino a punti 4.