Art. 9.

Titoli  di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione e
              pubblicazione della graduatoria di merito

    Ai   fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati  che  abbiano  superato  il  colloquio  con esito positivo,
l'amministrazione  provvedera'  d'ufficio,  ai  sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il
possesso  dei  requisiti  dichiarati  dai  candidati nella domanda di
partecipazione  al  concorso, connessi alle precedenze e/o preferenze
indicati dagli stessi.
    La  graduatoria  di  merito, formulata dalla relativa commissione
esaminatrice  secondo  l'ordine  dei  punti riportati nella votazione
complessiva,  di  cui  all'art. 7  del  presente bando, conseguita da
ciascun  candidato,  sara'  successivamente riformulata tenendo conto
dei titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla legge 12 marzo
1999,  n. 68,  dal  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 nonche'
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  integrato  dal  decreto  legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468,  tenendo  presente  che se, a conclusione delle operazioni di
valutazione  dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si
classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato
piu' giovane di eta', ai sensi del nono comma dell'art. 1 della legge
n. 191 del 1998.
    Saranno  dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento
del  possesso  dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego,
nel  limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in
graduatoria,   ferma   restando   le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso.
    La  graduatoria  di  merito  sara' approvata con apposito decreto
ministeriale  e  successivamente  pubblicata nel Bollettino Ufficiale
del Ministero dell'economia e delle finanze.
    Di  tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4a serie speciale
«Concorsi ed esami».
    Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine
per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria,  secondo quanto previsto dalla vigente normativa
in  materia, rimarra' efficace per 24 mesi, a decorrere dalla data di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'avviso  di  avvenuta
pubblicazione   della   graduatoria   nel  Bollettino  Ufficiale  del
Ministero dell'economia e delle finanze.
    Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.