Art. 11. Assunzione in servizio Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso verranno subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite autorizzazioni concesse con decreti del Presidente della Repubblica. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 7, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa contrattuale. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex ottava qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario amministrativo - Area funzionale C - posizione economica C2 - del ruolo unico del personale dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e potranno frequentare apposito corso teorico-pratico di intensita' e durata definite dall'Amministrazione. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, che non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, con le modalita' stabilite dalle vigenti norme contrattuali. Il periodo di prova potra' coincidere con il corso teorico-pratico di cui al presente articolo.