Art. 11.

                       Assunzione in servizio

    Le  assunzioni  in  servizio  dei vincitori del concorso verranno
subordinate ai vincoli di finanza pubblica e condizionate ad apposite
autorizzazioni concesse con decreti del Presidente della Repubblica.
    I  candidati  dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno
in   possesso   dei   prescritti   requisiti  ed  in  regola  con  la
documentazione  di  cui  al  precedente  art. 7,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa contrattuale.
    I   vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione  a  quanto  previsto  dal  presente bando saranno assunti a
tempo indeterminato ed inquadrati nell'ex ottava qualifica funzionale
-   profilo   professionale  di  funzionario  amministrativo  -  Area
funzionale C - posizione economica C2 - del ruolo unico del personale
dell'ex  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e  potranno  frequentare apposito corso teorico-pratico di
intensita' e durata definite dall'Amministrazione.
    I  vincitori,  assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, che non
puo'  essere  rinnovato  o  prorogato alla scadenza, con le modalita'
stabilite dalle vigenti norme contrattuali.
    Il   periodo   di   prova   potra'   coincidere   con   il  corso
teorico-pratico di cui al presente articolo.