Art. 11.

                    Data della prova preliminare

    I  candidati,  che  non  abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico matematici e in domande
dirette  ad  accertare  le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche  della  lingua  italiana,  presso  la  Scuola ispettori e
sovrintendenti  della  Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
      a) 9 marzo  2004, ore 9: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da A a D;
      b) 9 marzo 2004, ore 15: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da E a M;
      c) 10 marzo 2004, ore 9: per i concorrenti il cui cognome inizi
con le lettere da N a R;
      d) 10 marzo  2004,  ore  15:  per  i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da S a Z.
    Il  suddetto calendario delle prove ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
    I  candidati  in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di  sostenere  le  previste  prove scritta e orale in lingua tedesca,
potranno richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore  della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
    Ciascun  candidato  dovra'  presentarsi  per  sostenere  la prova
preliminare munito di:
      a) idoneo documento di riconoscimento;
      b) una penna a biro a inchiostro nero.
    Nella  sede di esame non potranno essere introdotti i vocabolari,
dizionari   dei   sinonimi  e  contrari  o  altre  pubblicazioni  e/o
apparecchi telefonici e ricetrasmittenti.
    La  banca  dati da cui saranno tratti i questionari somministrati
ai  candidati  sara'  pubblicata  sul sito internet www.gdf.it, nella
sezione «concorsi».
    Al  fine  di  agevolare  il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati:
      a) sara'  disponibile,  sul sito internet www.gdf.it, una mappa
dell'itinerario;
      b) sara'  allestito  un servizio di trasporto, con bus navetta,
da  L'Aquila alla sede di esame e ritorno, in partenza dalla stazione
ferroviaria e dal terminal «Colle Maggio».
    I  concorrenti  che  non  si  presentano  nel  giorno  e nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare saranno considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
    Allo stesso modo, verranno esclusi i candidati che avendo chiesto
ed  ottenuto  il  differimento  della prova a norma dell'art. 21, del
presente  bando  di  concorso,  non  si  presenteranno  nel  giorno e
nell'ora stabiliti.
    L'assegnazione  e  la  revisione  dei  test  sara' eseguita dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
    Prima  dello  svolgimento  dei  test,  la citata sottocommissione
fissa,  in  apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
delle prove dei candidati.
    Superano   la   prova   preliminare  e,  pertanto,  sono  ammessi
all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui al successivo
art. 12,  i  candidati  classificatisi,  rispettivamente,  nei  primi
duecento  posti  della graduatoria relativa alla specializzazione per
la   quale   concorrono.   Dei   concorrenti,   nel   numero  massimo
sopraindicato,  quelli  di  sesso  femminile non potranno superare la
percentuale  del  20%,  per un numero di quaranta unita' per ciascuna
specializzazione. Saranno, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano
conseguito   lo  stesso  punteggio  dei  concorrenti  classificatisi,
nell'ambito  delle  predette  graduatorie, all'ultimo posto utile per
entrambi i sessi.
    Gli  aspiranti  che non riceveranno la convocazione per la visita
medica  preliminare,  entro  il  26 maggio 2004, debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
    Avverso   tali  esclusioni,  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
      b) straordinario  al  Capo dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.