Art. 13.

Requisiti   psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per  la
                 specializzazione «pilota militare»

    Le  sottocommissioni  di  cui  al  precedente  art. 7,  comma  1,
lettere b) e c):
      a) hanno il compito di selezionare elementi che siano idonei al
servizio  nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale
17 maggio  2000, n. 155 e, comunque, in possesso dei requisiti fisici
previsti  per  l'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione aerea, quali
«piloti  militari»,  ai  sensi  del decreto ministeriale 16 settembre
2003;
      b) prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    I  concorrenti  convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita' ai
servizi  di  navigazione  aerea  presso  il  Centro Aeromedico per la
Selezione  psicofisiologica  dell'Istituto  medico  legale  di  Roma,
dovranno presentare:
      a) un  certificato,  con  data non anteriore a giorni sessanta,
attestante  l'effettuazione  ed  il risultato dell'accertamento per i
markers  dell'epatite  B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o privata
convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
    La   mancata  presentazione  di  detto  certificato  determinera'
l'ammissione   con   riserva   del  candidato  alle  successive  fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal  concorso, se non verra' presentato
entro  quaranta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
    La  positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso;
      b) un   certificato   di   idoneita'   all'attivita'   sportiva
agonistica  per  l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato
da  medici  appartenenti  alla  Federazione  Medico Sportiva Italiana
ovvero  da  strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con
il  Servizio  sanitario  nazionale  che  esercitano in tali ambiti in
qualita' di medici specializzati in medicina dello sport;
      c) referto,  rilasciato  da  una  struttura sanitaria pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata con il Servizio sanitario
nazionale,  attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV, determinati con metodo ELISA;
      d) referto  ed  esame ecocardiogramma color doppler, effettuato
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o private
convenzionate  con  il  Servizio Sanitario Nazionale entro i sei mesi
precedenti la data della visita medica;
      e) esami  radiografici  del torace, dei seni paranasali e della
colonna  in  toto sotto carico con reticolo, colonna lombo-sacrale in
proiezione laterale e relativi referti. Tali esami strumentali devono
essere  stati  effettuati,  entro i sei mesi precedenti la data della
visita medica, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o
private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
      f) tracciato elettroencefalografico e relativo referto eseguito
presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari  o  private
convenzionate  con il Servizio sanitario nazionale aventi le seguenti
caratteristiche:
        1) velocita' di scorrimento 30 mm/sec;
        2) costante di tempo 0,3 microvolts/sec;
        3) filtro 70 Hertz piu' filtro di rete;
        4) prove di attivazione complete (S.L.I.- IPERPNEA);
        5)    tracciato    da    effettuare    sulle    longitudinali
(esterne-interne), trasversali (anteriori-posteriori);
      g) ecografia  pelvica (solo se di sesso femminile), con referto
avente data non anteriore a novanta giorni, eseguita presso strutture
sanitarie  pubbliche,  anche militari, o private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale.
    La  mancata presentazione della documentazione medica indicata al
comma  2,  lettera  b),  c),  d),  e),  f)  e  g) determinera' la non
ammissione  del concorrente agli accertamenti sanitari e l'esclusione
dal concorso.
    Per i candidati che risulteranno idonei ai servizi di navigazione
aerea,  quali  «piloti militari», gli esami radiografici ed i referti
saranno trattenuti presso il Centro Aeromedico.
    Il    concorrente    di    sesso    femminile,   al   solo   fine
dell'effettuazione    in   piena   sicurezza   di   eventuali   esami
radiografici,  dovra'  produrre  un  test  di  gravidanza di data non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato.
    Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la competente
sottocommissione  non  potra'  procedere agli accertamenti previsti e
dovra'  esimersi  dalla  pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' del servizio militare. Tali candidati
saranno, pertanto:
      a) ammessi,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
      b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 28 luglio 2004.
    I  concorrenti,  presentatisi  all'accertamento dell'idoneita' ai
servizi  di  navigazione  aerea,  saranno  invitati  a  sottoscrivere
apposita   dichiarazione,  secondo  il  modello  in  allegato  7  che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  di  consenso
informato   al   protocollo  diagnostico  in  uso  presso  il  Centro
Aeromedico.
    Nel  predetto  allegato  7, sono altresi' riportati il protocollo
diagnostico  che  sara' praticato ad ogni concorrente nonche', a puro
titolo  informativo,  le  cause che piu' frequentemente danno luogo a
giudizio di non idoneita'.
    I candidati devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di
statura   rispettivamente   previsti   dall'art. 4  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come
modificato  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
26 giugno  2000,  n. 227,  e  dall'art. 2  del  decreto  ministeriale
16 settembre 2003.
    Per  effetto  del  combinato  disposto  delle  norme  di  cui  al
precedente comma, quindi, i candidati dovranno avere:
      a) statura  non  inferiore  a m. 1,68 e non superiore a m. 1,90
per gli uomini;
      b) statura  non  inferiore  a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90
per le donne.
    Per i candidati che non risulteranno in possesso del requisito di
cui   al  precedente  comma,  il  Centro  Aeromedico  non  procedera'
all'accertamento  dell'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione aerea,
quali «piloti militari».
    Avverso   le   esclusioni   di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  potranno  produrre  ricorso  secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.