Art. 14.

Requisiti   fisici   per   i   candidati   che   concorrono   per  la
           specializzazione «comandante di unita' navale»

    Le  sottocommissioni  incaricate  dell'accertamento dei requisiti
fisici  dei  candidati  hanno  il compito di selezionare elementi che
siano  idonei  al  servizio  nella  Guardia  di finanza, ai sensi del
decreto   ministeriale   17 maggio   2000,   n. 155,  e  prima  dello
svolgimento  dei lavori di rispettiva competenza fissano, in apposito
atto, i criteri cui attenersi per la valutazione di candidati.
    I  concorrenti,  convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica,  dovranno  presentare  un  certificato,  con  data  non
anteriore   a  giorni  sessanta,  attestante  l'effettuazione  ed  il
risultato  dell'accertamento  per  i  markers  dell'epatite B e C sia
antigeni  che  anticorpali,  rilasciato  da  una  struttura sanitaria
pubblica,  anche  militare,  o  privata convenzionata con il Servizio
sanitario nazionale.
    La   mancata  presentazione  di  detto  certificato  determinera'
l'ammissione   con   riserva   del  candidato  alle  successive  fasi
concorsuali  e  l'esclusione  dal  concorso, se non verra' presentato
entro  quaranta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita
medica preliminare.
    La  positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione
dal concorso.
    I candidati saranno sottoposti a visita:
      a) neurologica;
      b) psichiatrica;
      c) otorinolaringoiatrica;
      d) oculistica;
      e) odontostomatologica;
      f) ginecologica.
    1.  I  candidati  all'atto  della visita medica devono, comunque,
avere:
      a) statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini;
      b) statura non inferiore a m. 1,64 per le donne;
      c) acutezza visiva:
        uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno senza correzione;
        campo visivo e motilita' oculare normale;
      d) visione binoculare;
      e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
    Saranno  causa  di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
    Per  quanto  riguarda  la  funzione  uditiva, saranno considerati
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  non sia superiore ai seguenti
parametri:
      a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB;
      b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%.
    Saranno,  inoltre,  causa  di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie,  dislalia  e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di
sostanze   psico-attive   e/o   la   positivita'   ai  relativi  test
tossicologici.
    La  dentatura  deve  essere  in  buone  condizioni. Devono essere
presenti   almeno  24  elementi  dentari  efficienti  nella  funzione
masticatoria;  i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di  due  coppie  masticatorie  contrapposte.  La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
    Non sono ammesse comunque protesi mobili.
    2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami:
      a) radiografia del torace;
      b) dell'urina ed ematochimici;
      c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
      d) test psico-clinici.
    I  candidati saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite
specialistiche  ed  esami strumentali e di laboratorio, necessari per
una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante.
    I  candidati  che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli
accertamenti  di cui al precedente punto 1. saranno subito dichiarati
non  idonei  dalla  competente sottocommissione. Contro tale giudizio
non e' ammessa visita di revisione.
    Avverso   le   esclusioni   di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  potranno  produrre  ricorso  secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
    Ai  soli  fini dell'effettuazione in piena sicurezza di eventuali
esami   radiografici,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
produrre,  in  sede  di visite mediche, un test di gravidanza di data
non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di presentazione, che
escluda  la  sussistenza  di  detto stato. In assenza del referto, il
candidato dovra', allo scopo sopraindicato, essere sottoposto al test
di  gravidanza  presso  il  Centro  di  reclutamento della Guardia di
finanza.
    Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno
positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o
degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la competente
sottocommissione  non  potra'  procedere agli accertamenti previsti e
dovra'  esimersi  dalla  pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,
comma  2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il
quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' del servizio militare. Tali candidati
saranno, pertanto:
      a) ammessi,   con  riserva,  a  sostenere  le  successive  fasi
concorsuali;
      b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del  predetto  decreto  ministeriale,  laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 28 luglio 2004.