Art. 14. Requisiti fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione «comandante di unita' navale» Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisici dei candidati hanno il compito di selezionare elementi che siano idonei al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione di candidati. I concorrenti, convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica, dovranno presentare un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non verra' presentato entro quaranta giorni dalla data di notifica dell'esito della visita medica preliminare. La positivita' al suddetto accertamento comportera' l'esclusione dal concorso. I candidati saranno sottoposti a visita: a) neurologica; b) psichiatrica; c) otorinolaringoiatrica; d) oculistica; e) odontostomatologica; f) ginecologica. 1. I candidati all'atto della visita medica devono, comunque, avere: a) statura non inferiore a m. 1,68 per gli uomini; b) statura non inferiore a m. 1,64 per le donne; c) acutezza visiva: uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normale; d) visione binoculare; e) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche. Saranno causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. Per quanto riguarda la funzione uditiva, saranno considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri: a) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; b) bilaterale: P.P.T. compresa entro il 20%. Saranno, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia) anche se in forma lieve e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test tossicologici. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria; i denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. Non sono ammesse comunque protesi mobili. 2. Saranno inoltre eseguiti i seguenti esami: a) radiografia del torace; b) dell'urina ed ematochimici; c) elettrocardiografico e visita cardiologica; d) test psico-clinici. I candidati saranno eventualmente sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi negli accertamenti di cui al precedente punto 1. saranno subito dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Contro tale giudizio non e' ammessa visita di revisione. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza di eventuali esami radiografici, i concorrenti di sesso femminile dovranno produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, il candidato dovra', allo scopo sopraindicato, essere sottoposto al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza. Per le concorrenti che all'atto delle visite mediche risulteranno positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' del servizio militare. Tali candidati saranno, pertanto: a) ammessi, con riserva, a sostenere le successive fasi concorsuali; b) comunque esclusi dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 28 luglio 2004.