Art. 18.

                    Revisione della prova scritta

    La  revisione  dei  lavori  sara' eseguita dalla sottocommissione
indicata dall'art. 7, comma 1, lettera d).
    La sottocommissione medesima assegnera' ad ogni elaborato scritto
un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
    Il  punto  di  merito  di ciascun candidato si ottiene sommando i
punti  attribuiti  dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per
il numero dei medesimi.
    Conseguono  l'idoneita'  i  candidati  che  abbiano  riportato il
punteggio minimo di diciotto trentesimi.
    I   candidati  che  riportano  l'idoneita'  nella  prova  scritta
riceveranno  comunicazione  del  voto  conseguito  e,  nel  contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
    Gli  aspiranti,  che non riceveranno la convocazione per le prove
di  concorso  di  cui al successivo art. 19, entro il 16 luglio 2004,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
    I candidati ammessi con riserva alla prova scritta riceveranno:
      a) se  idonei, comunicazione del voto conseguito e nel contempo
convocazione  per  le successive prove di concorso solo se risultati,
nel  frattempo,  idonei  alla  visita medica di revisione ovvero agli
ulteriori   accertamenti   sanitari   svolti   presso   le  strutture
dell'Aeronautica militare;
      b) se non idonei, comunicazione di esclusione dal concorso.
    Avverso   le   esclusioni   di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati  potranno  produrre  ricorso  secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.