Art. 22.

                             Graduatoria

    La   graduatoria   unica   di   merito   sara'   compilata  dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a).
    Saranno  iscritti  nella  graduatoria unica di merito i candidati
che  abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita' a tutte le fasi
concorsuali  di  cui all'art. 1, comma 6, ad esclusione delle lettere
g),   h)  ed  f),  con  l'indicazione  a  fianco  di  ciascuno  della
specializzazione per la quale ha concorso.
    La  graduatoria del concorso si ottiene incrementando il punto di
merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti
di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova
scritta,  con  le  eventuali  maggiorazioni  ottenute  nelle prove di
efficienza  fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica.
    A   parita'   di  merito,  saranno  osservate  le  norme  di  cui
all'art. 38, comma 6, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, quelle di
cui  all'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  e  quelle  di  cui  all'art. 2,  comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
    La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.