Art. 23. Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da parte dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale» i candidati che, seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 22, sono compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascuna specializzazione, tenendo conto della riserva del posto di cui al precedente art. 1, comma 4, sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di controllo, alla quale saranno sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). Prima della visita medica di controllo, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, con riferimento alle modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi. I candidati non idonei alla visita medica di controllo verranno esclusi dalla graduatoria unica di merito con provvedimento dell'Amministrazione e, nelle more, immediatamente rimessi in liberta'. Avverso tale esclusione, gli interessati potranno produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. Il candidato, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica di controllo, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla graduatoria unica di merito con provvedimento dell'Amministrazione. Eventuali ritardi nella presentazione alla visita medica di controllo, dovuti a cause di forza maggiore, ovvero richieste di differimento dovute a motivi eccezionali, comunicati via fax, entro 24 ore, ai numeri 0354324250 ovvero 0354324215, sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica di controllo, potra' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati saranno computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al candidato tramite il Comando Provinciale competente per il luogo di residenza. Qualora il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma 4, non possa essere ricoperto per mancanza di candidati riconosciuti idonei, il posto stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto nell'anzidetta graduatoria, per la specializzazione «pilota militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili per ciascuna specializzazione tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo. All'atto della loro ammissione all'Accademia gli ispettori, i sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. Gli allievi ufficiali, ammessi a frequentare il corso di Accademia, devono sottoscrivere immediatamente dopo la visita di controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione scritta, con la quale affermano di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare. I vincitori del concorso per la specializzazione «pilota militare», convocati presso l'Accademia della Guardia di finanza ed acquisita la qualifica di «allievi ufficiali», saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Detto accertamento sara' effettuato presso l'Accademia Aeronautica e presso la Scuola di Volo dell'Aeronautica militare all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso. Coloro i quali fossero ritenuti non in possesso di sufficiente attitudine al pilotaggio saranno rinviati dal corso di Accademia della Guardia di finanza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, che venissero rinviati dal terzo corso «aeronavale» dell'Accademia, riassumeranno la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero al fine dell'anzianita' di servizio e di grado.