Art. 23.

         Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

    Subordinatamente  al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, da
parte  dell'Autorita' di Governo, sono ammessi al corso di formazione
in  qualita'  di allievi ufficiali del «ruolo aeronavale» i candidati
che,  seguendo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui  al  precedente
art. 22,  sono  compresi  nel  numero  dei posti messi a concorso per
ciascuna  specializzazione,  tenendo conto della riserva del posto di
cui  al  precedente art. 1, comma 4, sempreche' abbiano conseguito il
giudizio  di  idoneita'  alla  visita medica di controllo, alla quale
saranno  sottoposti  prima  della firma dell'atto di arruolamento, da
parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).
    Prima    della    visita   medica   di   controllo,   la   citata
sottocommissione  fissa,  in  apposito  atto,  con  riferimento  alle
modalita' di svolgimento degli accertamenti, i criteri cui attenersi.
    I  candidati  non idonei alla visita medica di controllo verranno
esclusi   dalla   graduatoria   unica  di  merito  con  provvedimento
dell'Amministrazione   e,   nelle  more,  immediatamente  rimessi  in
liberta'.
    Avverso   tale  esclusione,  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
    Il  candidato,  che  non  si  presentera'  nel  giorno e nell'ora
stabiliti  per  la  visita  medica  di  controllo,  sara' considerato
rinunciatario  e,  quindi,  escluso dalla graduatoria unica di merito
con provvedimento dell'Amministrazione.
    Eventuali  ritardi  nella  presentazione  alla  visita  medica di
controllo,  dovuti  a  cause  di  forza maggiore, ovvero richieste di
differimento  dovute  a motivi eccezionali, comunicati via fax, entro
24  ore,  ai  numeri  0354324250  ovvero  0354324215, sono valutati a
giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Accademia
che, sentito il presidente della sottocommissione della visita medica
di  controllo,  potra'  differire  la  presentazione  del  candidato,
purche'  il  ritardo  sia contenuto improrogabilmente entro il decimo
giorno  dall'inizio  del  corso. I giorni di assenza maturati saranno
computati  ai  fini  della  proposta di rinvio d'autorita' dal corso,
secondo  le  disposizioni vigenti. Le decisioni saranno comunicate al
candidato  tramite  il Comando Provinciale competente per il luogo di
residenza.
    Qualora  il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma 4,
non  possa  essere  ricoperto  per mancanza di candidati riconosciuti
idonei,  il  posto stesso sara' conferito ad altro candidato iscritto
nell'anzidetta   graduatoria,   per   la   specializzazione   «pilota
militare», nell'ordine del punteggio di merito conseguito.
    Entro  trenta  giorni  dall'inizio del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati  idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti
resisi,  comunque,  disponibili  per  ciascuna specializzazione tra i
candidati  precedentemente  dichiarati vincitori, con le modalita' di
cui al comma 1 del presente articolo.
    All'atto  della  loro  ammissione  all'Accademia gli ispettori, i
sovrintendenti  ed  i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado
rivestito per la durata del corso.
    Gli   allievi  ufficiali,  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia,  devono  sottoscrivere  immediatamente  dopo  la visita di
controllo, o comunque, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione
scritta,  con  la  quale  affermano  di  voler  assumere l'obbligo di
rimanere  in  servizio  per  un periodo di tre anni a decorrere dalla
data  di  inizio  del  corso  di  Accademia.  All'atto della nomina a
sottotenente  hanno  l'obbligo  di contrarre una nuova ferma di dieci
anni, che assorbe quella da espletare.
    I   vincitori   del  concorso  per  la  specializzazione  «pilota
militare»,  convocati  presso l'Accademia della Guardia di finanza ed
acquisita  la  qualifica  di  «allievi ufficiali», saranno sottoposti
all'accertamento  dell'attitudine  al  volo  per il conseguimento del
brevetto di pilota di aeroplano.
    Detto    accertamento   sara'   effettuato   presso   l'Accademia
Aeronautica  e  presso  la  Scuola  di Volo dell'Aeronautica militare
all'uopo designata, secondo i programmi di addestramento ivi in uso.
    Coloro  i  quali  fossero ritenuti non in possesso di sufficiente
attitudine  al  pilotaggio  saranno  rinviati  dal corso di Accademia
della Guardia di finanza.
    Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, che venissero
rinviati  dal  terzo corso «aeronavale» dell'Accademia, riassumeranno
la precedente posizione di stato, salva l'adozione nei loro confronti
degli  ulteriori  occorrenti  provvedimenti. Il periodo di durata del
corso  e',  in tal caso, computato per intero al fine dell'anzianita'
di servizio e di grado.