Art. 25.

            Trattamento economico degli allievi ufficiali

    Durante  il  corso,  agli  allievi ufficiali sara' corrisposta la
paga  giornaliera  di  cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
    Gli  allievi  godranno  gratuitamente  del  vitto dell'alloggio e
della prima vestizione, che sono a carico dell'Amministrazione.
    Sono, invece, posti a carico degli allievi:
      le spese per la manutenzione del vestiario;
      le  spese  relative  all'istruzione  e  cioe' per l'acquisto di
libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla
quota da determinarsi con decreto dirigenziale;
      le spese di carattere personale e straordinarie.
    Gli  allievi,  inoltre,  all'atto  del loro ingresso in Accademia
dovranno  essere  provvisti  del  corredo  di cui all'allegato 8, che
costituisce parte integrante del presente decreto.