Art. 25. Trattamento economico degli allievi ufficiali Durante il corso, agli allievi ufficiali sara' corrisposta la paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958. Gli allievi godranno gratuitamente del vitto dell'alloggio e della prima vestizione, che sono a carico dell'Amministrazione. Sono, invece, posti a carico degli allievi: le spese per la manutenzione del vestiario; le spese relative all'istruzione e cioe' per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto dirigenziale; le spese di carattere personale e straordinarie. Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso in Accademia dovranno essere provvisti del corredo di cui all'allegato 8, che costituisce parte integrante del presente decreto.