Art. 3.

                        Domanda di ammissione

    La  domanda  di  ammissione  va  presentata possibilmente a mano,
oppure  inviata  a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta di ritorno, al
comando  provinciale  della  Guardia  di  finanza  del  capoluogo  di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale.
    Analogamente,  i  militari  alle armi e gli appartenenti al Corpo
devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma
1,  e  con  le  modalita'  dinanzi  indicate,  al comando provinciale
competente per il luogo di residenza.
    La  domanda  dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile  anche  in  fotocopia  (fac-simile  in  allegato  1  al
presente  bando)  e  disponibile  presso  tutti  i  comandi del Corpo
nonche' sul sito internet www.gdf.it
    Il  concorrente,  che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione  al  concorso  sia  minorenne,  dovra'  allegare  alla
stessa,  a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme   all'allegato  4,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto
da  entrambi  i  genitori  o  da  uno  solo,  in  caso di impedimento
dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori.
Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno
essere  documentati  i  motivi  per  cui  manca  l'assenso dell'altro
genitore.  Ne  sono  esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che
rivestano la qualifica di militare alle armi.
    Le  domande  di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo  utile  anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento,  entro  il  termine  suindicato.  A tal fine, fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Le  domande  di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei
termini  indicati,  non  dovessero  comunque pervenire entro sessanta
giorni   dalla   pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  4ª  serie speciale - verranno archiviate. Nelle more, i
candidati saranno ammessi, con riserva, al concorso.
    Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma
formalmente    irregolari   ovvero   incomplete   di   talune   delle
dichiarazioni  prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle   dichiarazioni   precedentemente   omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.  L'impossibilita',  per qualsiasi motivo, di rispettare
il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza.
    Le   domande   non  sottoscritte  saranno,  invece,  direttamente
archiviate.
    I  provvedimenti  di  archiviazione  delle  domande, ai sensi del
presente  articolo,  dovranno essere notificati agli interessati, che
potranno impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico  al  comandante  interregionale  della Guardia di
finanza  dal  quale  dipende  il  comando provinciale che ha disposto
l'archiviazione,  ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro
trenta  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 novembre  1971,
n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
5 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.