Art. 3. Domanda di ammissione La domanda di ammissione va presentata possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Analogamente, i militari alle armi e gli appartenenti al Corpo devono presentare la domanda, entro lo stesso termine di cui al comma 1, e con le modalita' dinanzi indicate, al comando provinciale competente per il luogo di residenza. La domanda dovra' redigersi esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1 al presente bando) e disponibile presso tutti i comandi del Corpo nonche' sul sito internet www.gdf.it Il concorrente, che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne, dovra' allegare alla stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non dovessero comunque pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - verranno archiviate. Nelle more, i candidati saranno ammessi, con riserva, al concorso. Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine perentorio di cinque giorni dal momento della restituzione dell'istanza. L'impossibilita', per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comportera' l'archiviazione dell'istanza. Le domande non sottoscritte saranno, invece, direttamente archiviate. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, dovranno essere notificati agli interessati, che potranno impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico al comandante interregionale della Guardia di finanza dal quale dipende il comando provinciale che ha disposto l'archiviazione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 5 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.