Art. 9. Esclusione dal concorso Con decreto motivato dell'autorita' delegata dal comandante generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). Avverso tali esclusioni, gli interessati potranno produrre ricorso: a) gerarchico al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza - ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.