Art. 9.

                       Esclusione dal concorso

    Con  decreto  motivato  dell'autorita'  delegata  dal  comandante
generale  della  Guardia  di  finanza,  puo' essere disposta, in ogni
momento,  l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
    Le  proposte  di  esclusione  sono formulate dal presidente della
commissione  giudicatrice,  sulla  base  del  giudizio espresso dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
    Avverso   tali  esclusioni,  gli  interessati  potranno  produrre
ricorso:
      a) gerarchico  al  Capo  di Stato Maggiore del Comando generale
della  Guardia  di  finanza  -  ex decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165  -  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  notifica, ai sensi
dell'art. 2,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.