Art. 10.
                   Trattamento dei dati personali
    Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dai candidati saranno raccolti e
trattati  presso il Consiglio giudiziario territorialmente competente
e  presso  il  Consiglio  superiore  della magistratura ai fini degli
adempimenti da compiere per la nomina.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    I   dati  forniti  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  e  ai  soggetti  interessati dal procedimento per la
nomina,  indicati  dalla  legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive
modificazioni,  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000,  n. 198  nonche'  dalle  delibere  in  data  30 luglio  2002  e
19 dicembre 2002 del Consiglio superiore della magistratura.
    L'interessato  gode  dei  diritti  di cui all'art. 13 della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
    Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari
territorialmente  competenti  sono  responsabili  del trattamento dei
dati personali.
      Catanzaro, 3 febbraio 2004
     Il presidente della Corte di appello di Catanzaro: Caparello
    (1)  (1*)  Si  riporta il testo integrale dell'art. 8 della legge
21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni:
    «Art. 8.   (Incompatibilita)  -  1.  Non  possono  esercitare  le
funzioni di giudice di pace:
      a)   i   membri   del   Parlamento,  i  consiglieri  regionali,
provinciali,  comunali  e circoscrizionali, i componenti dei comitati
di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
      b)  gli  ecclesiastici  e  i  ministri di qualunque confessione
religiosa;
      c)  coloro  che  ricoprono  o  abbiano  ricoperto  nei tre anni
precedenti  alla  nomina  incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici;
      c-bis)  coloro che svolgono attivita' professionale per imprese
di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente parenti
fino  al  secondo  grado  o  affini entro il primo grado che svolgono
abitualmente tale attivita'.
    1-bis) Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice
di  pace  nel  circondario  del  tribunale  nel  quale  esercitano la
professione  forense  ovvero  nel  quale  esercitano  la  professione
forense  i  loro  associati  di  studio,  il coniuge, i conviventi, i
parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
    1-ter)  Gli  avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace
non  possono  esercitare  la funzione forense dinanzi all'ufficio del
giudice  di  pace  al quale appartengono e non possono rappresentare,
assistere  o  difendere  le  parti  di procedimenti svolti dinanzi al
medesimo  ufficio  nei  successivi  gradi  di giudizio. Il divieto si
applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.»