Art. 10. Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Consiglio giudiziario territorialmente competente e presso il Consiglio superiore della magistratura ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina, indicati dalla legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198 nonche' dalle delibere in data 30 luglio 2002 e 19 dicembre 2002 del Consiglio superiore della magistratura. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente competenti sono responsabili del trattamento dei dati personali. Catanzaro, 3 febbraio 2004 Il presidente della Corte di appello di Catanzaro: Caparello (1) (1*) Si riporta il testo integrale dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni: «Art. 8. (Incompatibilita) - 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace: a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni; b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa; c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita'. 1-bis) Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. 1-ter) Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.»