Art. 2.
       Domande di trasferimento e termine per la presentazione
    La   domanda  di  trasferimento,  redatta  dal  giudice  di  pace
sull'apposito  modulo  allegato  al  bando  di  concorso (modulo A) e
diretta  al  Consiglio  superiore  della  magistratura,  deve  essere
presentata  nelle  ore  di  ufficio, ovvero fatta pervenire, in piego
raccomandato,  al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, per
i  posti compresi nell'allegato elenco (allegato 1), entro il termine
perentorio  di  giorni  sessanta  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Le  domande  di  trasferimento  si  considerano prodotte in tempo
utile   anche  se  spedite,  a  mezzo,  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  entro  il  termine  suindicato.  A  tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    In   caso   di   trasmissione   della   domanda  a  mezzo  posta,
l'amministrazione   giudiziaria   non   assume   responsabilita'  per
eventuali  dispersioni,  ritardi  o  disguidi  non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.
    Ciascun aspirante puo' formulare domanda di trasferimento per una
sola  delle  sedi  oggetto  di pubblicazione del singolo distretto di
Corte di appello.
    Non  e'  ammesso un ordine di preferenza delle domande presentate
per  diversi  distretti.  In presenza di piu' domande relative a sedi
ubicate   in   diversi   distretti,   il  Consiglio  superiore  della
magistratura si riserva di individuare quella da coprire in base alle
esigenze dell'ufficio.
    La  domanda  di  trasferimento  deve, a pena di inammissibilita',
contenere  la  dichiarazione  dell'aspirante  di  non  incorrere,  in
relazione alla sede per la quale intende essere trasferito, in alcuna
delle  cause  di  incompatibilita'  previste  dall'art. 8 della legge
21 novembre  1991,  n. 374  e  successive  modificazioni (1), nonche'
l'impegno  a  rimuovere  le  cause  di incompatibilita' eventualmente
esistenti  prima  della  data della deliberazione di trasferimento da
parte del Consiglio superiore della magistratura.
    Il  giudice  di  pace  aspirante  al trasferimento nella domanda,
compilata  secondo  il  modulo allegato al presente bando (Modulo A),
deve  dichiarare il proprio cognome, nome e luogo di residenza e deve
indicare:
      1) la data e il luogo di nascita;
      2) il numero di codice fiscale;
      3) la data del decreto presidenziale o ministeriale di nomina o
di conferma nell'incarico di giudice di pace;
      4)  l'ufficio  del  giudice  di  pace  ove  attualmente  presta
servizio;
      5)  la  data  di  assunzione del possesso delle funzioni presso
l'ufficio del giudice di pace ove attualmente presta servizio;
    Tutte le comunicazioni all'interessato relative alla procedura di
trasferimento   verranno   effettuate  presso  l'ufficio  ove  presta
servizio.