Art. 8. Tirocinio e nomina Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero dei posti di cui all'elenco allegato, tenuto conto dei posti coperti con i trasferimento. L'aspirante ammesso al tirocinio dovra' svolgere, ai sensi dell'art. 4-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi nei termini e secondo le modalita' stabilite dal Consiglio giudiziario integrato, in attuazione delle direttive del Consiglio superiore della magistratura di cui alla delibera adottata nella seduta del 30 luglio 2002. Il candidato idoneo al termine del tirocinio, ma che non sia stato nominato in nessuna delle sedi indicate nella domanda, potra' chiedere di essere destinato ad altra sede vacante per la quale non sia stata gia' disposta la pubblicazione a norma dell'art. 4, comma 1, della stessa legge, nei termini e secondo le modalita' stabilite dal Presidente della Corte di appello.