Art. 8.
                         Tirocinio e nomina
    Il  Consiglio  superiore della magistratura delibera l'ammissione
al  tirocinio  per un numero di aspiranti non superiore al doppio del
numero  dei  posti di cui all'elenco allegato, tenuto conto dei posti
coperti con i trasferimento.
    L'aspirante  ammesso  al  tirocinio  dovra'  svolgere,  ai  sensi
dell'art. 4-bis  della  legge  21 novembre  1991, n. 374 e successive
modificazioni,  un  periodo di tirocinio della durata di sei mesi nei
termini  e  secondo  le modalita' stabilite dal Consiglio giudiziario
integrato,  in  attuazione  delle  direttive  del Consiglio superiore
della  magistratura  di  cui  alla delibera adottata nella seduta del
30 luglio 2002.
    Il  candidato  idoneo  al  termine  del tirocinio, ma che non sia
stato  nominato  in nessuna delle sedi indicate nella domanda, potra'
chiedere  di  essere destinato ad altra sede vacante per la quale non
sia  stata  gia' disposta la pubblicazione a norma dell'art. 4, comma
1,  della  stessa legge, nei termini e secondo le modalita' stabilite
dal Presidente della Corte di appello.